Carrelli appendice
Il carrello appendice, come definito nell’ultimo comma dell’art. 54 del Codice della Strada, costruibile ad un solo asse, è destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Il suo uso deve essere di tipo privato e non professionale.
Il carrello appendice non è soggetto ad autonoma immatricolazione, ma deve essere abbinato ad uno specifico veicolo trattore annotando sulla carta di circolazione di quest’ultimo i dati identificativi del carrello stesso. Questa operazione deve essere effettuata presso gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile), presentando fisicamente alla verifica entrambi i veicoli.
Categorie di carrelli appendice
1° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,00 m. (compresi gli organi di traino); larghezza massima di 1,20 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 300 kg.
Abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg.
2° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,50 m. (compresi gli organi di traino); larghezza massima di 1,50 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 600 kg.
Abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg.
3° categoria : carrello con lunghezza massima di 4,10 m. (compresi gli organi di traino);
larghezza massima di 1,80 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 2000 kg.
Abbinabile ai soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg.
L’impiego del carrello appendice è chiaramente condizionato dallo specifico abbinamento alla vettura motrice ed alle limitazioni imposte dalla sua effettiva destinazione d’uso.
Sul carrello appendice, il carico non può sporgere dalla sagoma dello stesso né in lunghezza né in larghezza. Inoltre, la sua larghezza massima non deve comunque superare quella dell’autoveicolo trattore e l’altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.
E’ utile sapere che…
per la sistemazione del carico sul rimorchio valgono le norme previste dal Codice della Strada per gli autoveicoli.
TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamenti.
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Sempre per quanto riguarda la merce da sistemare sui rimorchi, esistono per i carichi sfusi delle reti che assicurano il carico stesso.
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