Patente per il traino rimorchi
PATENTI
Uno dei fattori fondamentali per l’agganciamento del rimorchio ad un veicolo trattore è dato dal tipo di patente necessaria per la guida dell’abbinamento conseguente.
Informazioni errate, spesso derivanti da scarsa conoscenza delle disposizioni di legge, hanno in passato fatto sorgere numerosi dubbi agli utenti. Il tipo di patente dipende esclusivamente dalla combinazione dei pesi tra l’autoveicolo trattore ed il rimorchio e non è in alcun modo influenzato e/o condizionato dalla lunghezza del rimorchio stesso né tanto meno dal suo numero di assi.
Le condizioni essenziali per la guida con patente categoria “B” (oppure con categoria “C”) dell’abbinamento tra un autoveicolo motrice ed il rimorchio sono le seguenti e devono verificarsi contemporaneamente.
- Massa rimorchiabile motrice > massa complessiva a pieno carico rimorchio
- Massa a vuoto motrice (tara) > massa complessiva a pieno carico rimorchio
- Massa complessiva a pieno carico rimorchio + massa complessiva a pieno carico motrice < 3500 kg.
Mancando una di queste condizioni, è necessario conseguire l’estensione “E” alla patente ordinaria. E’ importante rilevare che i valori di masse sopra indicati sono quelli rilevabili dalle rispettive carte di circolazione dei veicoli abbinati a prescindere dal carico effettivamente trasportato e quindi anche nel caso di mezzi vuoti, fatto salvo il caso specifico di seguito illustrato dei rimorchi T.A.T.S..
Quella sopra esposta è la regola base generale. Ci sono tuttavia delle eccezioni.
(A) Rimorchio con massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg., classificato come rimorchio leggero dal citato art. 116 del Codice della Strada. In questo caso, anche se l’abbinamento con una motrice avente massa complessiva a pieno carico ad esempio superiore a 2750 kg. determina il superamento del limite di 3500 kg., il traino è effettuabile con la sola patente di categoria “B” (oppure categoria “C”). Un esempio limite è dato dall’uso di una motrice tipo furgone già di per sé omologata con 3500 kg. di massa complessiva a pieno carico. In questo caso la combinazione di agganciamento con un rimorchio avente massa complessiva non superiore a 750 kg. permette la guida del complessivo con sola patente “B” anche se di fatto si ha il superamento del limite massimo prescritto.
(B) Rimorchi T.A.T.S.. In questo caso, il controllo inteso ad accertare che la massa trainata non superi la massa rimorchiabile e la tara del veicolo trattore ed il complesso i 3500 kg., deve essere effettuato sulla bascula (e quindi come peso effettivo), al momento del controllo stesso, e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
Da questo si deduce anche l’importanza della “massa minima a pieno carico riconosciuta per il traino” attribuita al rimorchio in sede di omologazione. L’utente avrà l’obbligo di caricare il rimorchio effettivamente fino alla concorrenza della massa rimorchiabile della motrice (ovvero della massa a vuoto se inferiore) e pretendere che la verifica venga effettuata fisicamente sulla bascula dalle Forze dell’Ordine.